Permesso di Costruire
- Servizio attivo
Il permesso di costruire è l’atto amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi edilizia specificati nel D.P.R. 380/2001.

A chi è rivolto
Tutti gli aventi titolo giuridico.
Descrizione
Il permesso di costruire è l’atto amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi edilizia specificati nel D.P.R. 380/2001. Gli interventi si possono distinguere come di seguito:
- gli interventi di nuova costruzione. Secondo il Testo unico sull'edilizia sono da considerarsi tali:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche (cioè aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso).
Solo per questi ultimi interventi è prevista la possibilità di utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire.
La scelta del committente e/o del professionista incaricato di attuare mediante SCIA gli interventi di norma assoggettati a permesso di costruire non comporta variazioni rispetto alle connotazioni proprie del permesso di costruire, con la sua onerosità e la rilevanza penale in caso di abusi.
E' inoltre salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di interventi sottoposti a semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Tempi
Entro 10 giorni dal deposito dell’istanza, viene inviato al richiedente o aventi titolo e al professionista incaricato l’avvio del procedimento con il quale viene indicato il codice della pratica ed il nominativo del responsabile del procedimento. Nei successivi, 15 giorni il responsabile del procedimento qualora sussista l’esigenza può richiedere l’integrazione di documenti che non siano già agli atti comunali. (art. 20 DPR 380/01). Entro 60 giorni, il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento. In merito a tale provvedimento si pronuncia il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata. Di tali pareri viene data notizia agli interessati unitamente alla richiesta di integrazione documentale e dell’eventuale contributo di costruzione dovuto. Di norma l’integrazione documentale deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di notifica. A seguito della presentazione dei documenti integrativi, viene predisposto il permesso di costruire il quale costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere. Entro il termine di un anno dalla data di notifica del ritiro deve essere data comunicazione dell’inizio dei lavori e la validità del permesso di costruire è di tre anni dalla data di inizio lavori. (Per approfondimenti vedi D.P.R. 380/2001).
Sanzioni
Sono definite dai seguenti articoli:
- Art. 31 (DPR 380/01) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
- Art. 34 (DPR 380/01) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- Art. 44 (DPR 380/01) - Sanzioni penali;
Le sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso sono applicabili anche ai casi delle denunce di inizio attività o segnalazioni certificate di inizio attività presentate in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 22 comma 3.
Copertura geografica
Come fare
L'istanza, deve essere presentata in marca da bollo, attraverso la procedura telematica del S.U.E. (Sportello Unico Edilizia) messa a disposizione al sito <www.impresainungiorno.gov.it>, il professionista incaricato attraverso specifico atto di delega dovrà procedere seguendo le istruzioni indicate al sito internet precedentemente indicato previa registrazione e ottenimento delle credenziali d'accesso avendo cura di allegare gli elaborati ed i documenti indicati durante la fase di invio.
Cosa serve
Atto di delega al professionista
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Giorni massimi di attesa, dalla richiesta
Costi
marca da bollo
valore in vigore secondo le modalità indicate nel portale
minimo 2 da apporre sull'istanza e sul permesso di costruire
contributo di costruzione
da determinarsi in base ai volumi e alle superfici da realizzare che verrà notificato prima del rilascio del titolo abilitativo
ai sensi dell’art. 16 e 17 del D.P.R. 380/2001
diritti di segreteria
minimo di € 73,00 fino ad un massimo di € 620,00
in base ai metri cubi da realizzare
Accedi al servizio
Le istanze devono essere presentare mediante la procedura telematica
Condizioni di servizio
Contatti
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Argomenti:Ultimo aggiornamento: 19/02/2024 14:00
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